ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo in esame è necessario per dare esecuzione ad un accordo che ha come scopo lo sviluppo di attività congiunte con il Governo della Confederazione Elvetica nel settore dei materiali della difesa, indicando le aree di cooperazione e le regole da seguire nello svolgimento delle attività congiunte.

B) Analisi del quadro normativo.

        Il Memorandum d'intesa impegna le parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        L'articolo 6, «Reclami e responsabilità», introduce il principio, già presente in accordi analoghi, approvati con apposita legge di ratifica (ad esempio l'articolo VIII della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, successivamente estesa alle nazioni firmatarie del Partenariato per la pace con legge di ratifica 30 giugno 1998, n. 229), secondo cui le parti regolano con «lex specialis» (la cui applicazione, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, è limitata ai casi previsti dal Memorandum) sia eventuali richieste di risarcimento, connesse ad attività previste dal Memorandum, che una parte possa vantare nei confronti dell'altra, sia l'individuazione della parte competente a trattare eventuali richieste di risarcimento di danni a terzi. Nel caso di specie ciascun Partecipante rinuncia al risarcimento per lesioni o per il decesso di proprio personale o di propri agenti, o per danni o distruzione di beni, causati dall'altro Partecipante, da suo personale o agenti in servizio nello svolgimento di attività correlate al Memorandum, purché l'evento dannoso non sia dovuto a dolo o a colpa del personale o di agenti di uno dei Partecipanti: in tale caso il risarcimento graverà totalmente sul Partecipante responsabile. La trattazione di casi di risarcimento nei confronti di terzi è di competenza della parte sul cui territorio si è verificato l'evento dannoso, secondo le relative norme nazionali.

 

Pag. 15

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non emergono aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, atteso che l'unico aspetto di rilevanza, quello relativo alle opportunità di gara di cui all'articolo 3, paragrafi 3.1 e 3.3, rimanda alle norme del Paese acquirente, che per l'Italia sono conformi alle norme comunitarie.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

F)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

G)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        La materia non è stata precedentemente normata né sussistono possibilità di delegificazione, attesa la natura unitaria del documento e la sua valenza politica.

2. Ulteriori elementi.

A)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        In materia di accordi con il Consiglio federale svizzero nello specifico settore della difesa non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, nella passata legislatura è stata approvata la legge 6 marzo 2006, n. 120, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.

 

Pag. 16